Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
dal direttore generale dell'ANPAL ed e'  composta  nel  rispetto  dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. La commissione puo'  essere  integrata  da  un
componente esperto in lingua inglese. Il  segretario  della  medesima
commissione  e'  scelto  tra  il  personale  appartenente  ai   ruoli
dell'ANPAL. 
    2. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Il provvedimento di nomina  della  commissione  e'  pubblicato
nell'apposita    sezione     del     sito     internet     dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it). 
    4. La commissione potra'  svolgere  i  propri  lavori  anche  con
modalita' telematiche.