Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto dal direttore generale dell'ANPAL ed e' composta nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Il segretario della medesima commissione e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli dell'ANPAL. 2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il provvedimento di nomina della commissione e' pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). 4. La commissione potra' svolgere i propri lavori anche con modalita' telematiche.