Art. 6 Test preselettivo 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva di cui al presente bando, l'ANPAL organizza un test preselettivo, laddove pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle cento unita'. Non concorrono al limite di cui al periodo precedente le domande presentate dai candidati di cui al successivo comma 4. 2. Il test preselettivo consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e orali. Alla predisposizione e allo svolgimento del test preselettivo sovrintende un comitato nominato dal direttore generale dell'ANPAL. 3. La data e il luogo di svolgimento del test preselettivo verranno comunicati mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per il test preselettivo comportera' l'esclusione dalla selezione. 4. Sono esentati dal test preselettivo i candidati disabili aventi una invalidita' uguale o superiore all'80% (ottanta per cento). Di tale stato di invalidita' i candidati dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione di cui all'art. 3 del presente bando. 5. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio del medesimo test. 6. Non e' possibile introdurre nella sede del test appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, vocabolari, ne' ogni altro supporto documentale o elettronico. E', inoltre, vietato introdurre telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni, il comitato deliberera' l'immediata esclusione dei candidati dalla selezione. L'ANPAL non assumera' alcuna responsabilita' per la custodia di oggetti introdotti dai candidati nella sede di svolgimento del test preselettivo. 7. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo ottenuto nel test preselettivo. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi nelle prime settantacinque posizioni. Laddove piu' candidati abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi nell'ultima posizione utile, ai sensi del periodo precedente, per l'ammissione alla successiva fase della procedura di selezione di cui al presente bando. Gli stessi si intenderanno tutti ammessi a tale fase. 8. Al termine dello svolgimento del test preselettivo e' comunicato, mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), il punteggio conseguito da ciascun candidato nel medesimo test, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alle prove scritte. 9. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini delle graduatorie di merito della presente selezione.