Art. 6 
 
                          Test preselettivo 
 
    1. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva di cui al presente bando,  l'ANPAL  organizza  un
test  preselettivo,  laddove  pervenga  un  numero  di   domande   di
partecipazione superiore alle cento unita'. Non concorrono al  limite
di cui al periodo precedente le domande presentate dai  candidati  di
cui al successivo comma 4. 
    2. Il test preselettivo  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla, di logica e  comprensione  del  testo,  oltre  che
sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte  e
orali. Alla predisposizione e allo svolgimento del test  preselettivo
sovrintende un comitato nominato dal direttore generale dell'ANPAL. 
    3. La data e  il  luogo  di  svolgimento  del  test  preselettivo
verranno  comunicati  mediante  pubblicazione  di  un  avviso   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»  e  nell'apposita  sezione  del  sito  internet
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). La mancata presentazione, a  qualunque
titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede  stabiliti
per il test preselettivo comportera' l'esclusione dalla selezione. 
    4. Sono esentati  dal  test  preselettivo  i  candidati  disabili
aventi una  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  (ottanta  per
cento). Di tale stato  di  invalidita'  i  candidati  dovranno  farne
espressa menzione nella domanda di partecipazione di cui  all'art.  3
del presente bando. 
    5.  Il  test  preselettivo  e'  corretto  in  forma  anonima  con
l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri  di  attribuzione  del
punteggio per ciascuna  risposta  esatta,  omessa  o  errata  vengono
comunicati prima dell'inizio del medesimo test. 
    6. Non e'  possibile  introdurre  nella  sede  del  test  appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, vocabolari, ne' ogni altro
supporto documentale o elettronico. E', inoltre,  vietato  introdurre
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E'  fatto  assoluto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra di loro. In caso di violazione di  tali  disposizioni,
il comitato deliberera' l'immediata esclusione  dei  candidati  dalla
selezione. 
    L'ANPAL non assumera' alcuna responsabilita' per la  custodia  di
oggetti introdotti dai candidati nella sede di svolgimento  del  test
preselettivo. 
    7. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo ottenuto nel test preselettivo. Sono ammessi  a
sostenere le prove scritte i  candidati  classificatisi  nelle  prime
settantacinque posizioni. Laddove piu' candidati abbiano riportato lo
stesso punteggio del candidato classificatosi  nell'ultima  posizione
utile,  ai  sensi  del  periodo  precedente,  per  l'ammissione  alla
successiva fase della procedura  di  selezione  di  cui  al  presente
bando. Gli stessi si intenderanno tutti ammessi a tale fase. 
    8.  Al  termine  dello  svolgimento  del  test  preselettivo   e'
comunicato, mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito
istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), il punteggio  conseguito
da  ciascun  candidato   nel   medesimo   test,   con   l'indicazione
dell'eventuale ammissione alle prove scritte. 
    9. Il punteggio conseguito nel  test  preselettivo  non  concorre
alla  formazione  del  punteggio  complessivo  utile  ai  fini  delle
graduatorie di merito della presente selezione.