Art. 8 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, entro
il termine perentorio  di  quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui e'  stata  sostenuta  la  prova  orale,  i
candidati  che  intendano  far  valere  tali  titoli  di  preferenza,
avendoli espressamente dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,
devono  trasmettere,  a  mezzo  di  posta   elettronica   certificata
(divisione.1@pec.anpal.gov.it)  all'ufficio  di  cui  all'art.  4,  i
relativi  documenti  in  carta  semplice,  oppure  le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate  dalla  copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento,
debitamente  sottoscritta.  Da  tali  documenti  deve  risultare   il
possesso dei suddetti titoli di  preferenza  alla  data  di  scadenza
fissata per la presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla
selezione. 
    3. La graduatoria finale, elaborata tenuto conto delle preferenze
previste ai  sensi  del  precedente  art.  10,  sara'  approvata  con
determina   del   direttore   generale   dell'ANPAL   e    pubblicata
nell'apposita    sezione     del     sito     internet     dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione di  tale  graduatoria
ne verra' dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4.ª Serie speciale «Concorsi ed esami».