Art. 8 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale, i candidati che intendano far valere tali titoli di preferenza, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, devono trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata (divisione.1@pec.anpal.gov.it) all'ufficio di cui all'art. 4, i relativi documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta. Da tali documenti deve risultare il possesso dei suddetti titoli di preferenza alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 3. La graduatoria finale, elaborata tenuto conto delle preferenze previste ai sensi del precedente art. 10, sara' approvata con determina del direttore generale dell'ANPAL e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione di tale graduatoria ne verra' dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4.ª Serie speciale «Concorsi ed esami».