Art. 2 Per le motivazioni citate nelle premesse, l'art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale n. 26 del 2 settembre 2010 e' cosi' modificato: Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti; b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A; c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; d) non consegnate secondo le modalita' indicate nell'art. 3, commi 2 e 3; e) non spedite a mezzo raccomandata; f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato; g) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile; h) contenenti correzioni e/o abrasioni; i) prive dell'originale o di copia autenticata del certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di validita'.