Art. 2 
 
 
    Per le motivazioni citate nelle premesse, l'art. 5, comma  1  del
decreto dirigenziale n. 26 del 2 settembre 2010 e' cosi' modificato: 
    Non  sono  prese  in  considerazione  e   comportano,   pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da  candidati  non  in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      b) non redatte utilizzando il modello  riportato  nell'allegato
A; 
      c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  rilasciato  da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; 
      d) non consegnate secondo le modalita'  indicate  nell'art.  3,
commi 2 e 3; 
      e) non spedite a mezzo raccomandata; 
      f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato; 
      g) redatte e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro
cancellabile; 
      h) contenenti correzioni e/o abrasioni; 
      i) prive dell'originale o di copia autenticata del  certificato
medico attestante l'idoneita' all'attivita'  agonistica  sportiva  in
corso di validita'.