Art. 3 Per le motivazioni citate nelle premesse, l'art. 17 "Benefici" del decreto dirigenziale n. 26 del 2 settembre 2010 e' cosi' modificato: 1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito italiano, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore. 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.