Art. 3 
 
 
    Per le motivazioni citate nelle premesse,  l'art.  17  "Benefici"
del decreto  dirigenziale  n.  26  del  2  settembre  2010  e'  cosi'
modificato: 
      1. I brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare  in  qualita'  di  VFP  1  nell'Esercito  italiano,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative  vigenti  di
settore. 
      2. I titoli di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa.