Art. 10 
 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di preferenza a parita'  di  merito  di  cui  al
precedente art. 9, con decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e  degli  affari  generali,  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso indetto con il  presente  bando  e
verranno dichiarati i relativi vincitori. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
dell'istituto. Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi.