Art. 10 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 9, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando e verranno dichiarati i relativi vincitori. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'istituto. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione. 4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.