Art. 12 1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3 del precedente art. 11, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato; d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito; f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento; 2) certificato attestante la propria disabilita'. L'istituto si riserva di disporre l'eventuale accertamento presso le sedi competenti della permanenza dello stato invalidante; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'. 2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1 sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 3. L'istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 4. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Le dichiarazioni sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 3 del precedente art. 11. Roma, 3 febbraio 2011 Il direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali Pasquali