Art. 2 1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei sotto indicati requisiti: a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore); d) esperienza: almeno sei mesi di esperienza in attivita' inerenti alle mansioni del profilo di operatore tecnico (Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991). Tale esperienza sara' accertata dalla commissione esaminatrice; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova di cui al successivo art. 6, secondo comma. 3. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 5. Il requisito della disabilita' deve essere posseduto fin dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 6. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 7. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.