Art. 5 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) Servizi o attivita' prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita' presso l'Istituto superiore di sanita'. Saranno attribuiti punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita' presso altre istituzioni di ricerca; ctg. 2) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50. 4. I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Il possesso di tali titoli potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 5. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 6. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 7. L'istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 8. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo presentato o dichiarato dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 11. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta. 12. La valutazione dei titoli sara' effettuata prima dell'espletamento della prova pratica o a n contenuto teorico pratico. 13. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova pratica o a contenuto teorico pratico di cui al successivo art. 6.