Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      ctg. 1) Servizi o  attivita'  prestati  presso  istituzioni  di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o  attivita'
presso l'Istituto superiore di sanita'. 
    Saranno attribuiti  punti  1,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o  attivita'
presso altre istituzioni di ricerca; 
      ctg.  2)  Partecipazione  a  corsi  di  formazione;  vincite  o
idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali
e professionali: fino a punti 9,00. 
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50. 
    4. I titoli di merito dovranno essere  prodotti  in  originale  o
copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente
addetto o corredata da copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un
documento di identita' del sottoscrittore. Il possesso di tali titoli
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione o dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
secondo quanto stabilito dagli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000   che   dovranno   essere
sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche'  non
autenticata, di un documento di identita' del  sottoscrittore.  Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione  di  conformita'
all'originale  della   documentazione   eventualmente   prodotta   in
fotocopia non autenticata. 
    5. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    6. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    7. L'istituto procedera' ad idonei controlli, anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    8. I titoli di cui al presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi',  un  elenco  in
duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto  elenco,  sul
quale  dovranno  essere  indicati  gli  estremi  del  concorso  e  le
generalita'  del  candidato,  dovra'  essere  firmato  dal  candidato
medesimo.  Ciascun  titolo  presentato  o  dichiarato  dovra'  essere
numerato progressivamente e la numerazione  dovra'  essere  riportata
nell'elenco. 
    10. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    11. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta. 
    12.  La   valutazione   dei   titoli   sara'   effettuata   prima
dell'espletamento  della  prova  pratica  o  a  n  contenuto  teorico
pratico. 
    13. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati  prima  della  effettuazione  della  prova  pratica  o  a
contenuto teorico pratico di cui al successivo art. 6.