Art. 6 1. Gli esami consteranno di una prova pratica o a contenuto teorico pratico ed una prova orale. 2. La prova pratica o a contenuto teorico pratico su: riconoscimento e manutenzione di strumenti di laboratorio; riconoscimento ed uso di dispositivi meccanici ed elettrici; immagazzinaggio, spedizione, consegna e trasporto di materiale d'ufficio o di laboratorio; adempimenti inerenti l'accesso del pubblico agli uffici. 3. La prova orale consistera' in un colloquio su: le materie della prova pratica o a contenuto teorico pratico; accertamento della conoscenza di base della lingua inglese; accertamento della capacita' di base delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse. 4. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 5. Per la valutazione della prova pratica o a contenuto teorico-pratico la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella suddetta prova pratica un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 6. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 7. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 8. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. La data e la sede dello svolgimento della prova pratica o a contenuto teorico-pratico di ciascun concorso saranno comunicate ai candidati ammessi a parteciparvi. 9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con l'indicazione dei voti riportati nella precedente prova. 10. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'. 13. Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'.