Art. 6 
 
 
    1. Gli esami consteranno di  una  prova  pratica  o  a  contenuto
teorico pratico ed una prova orale. 
    2. La prova pratica o a contenuto teorico pratico su: 
    riconoscimento e manutenzione di strumenti di laboratorio; 
    riconoscimento ed uso di dispositivi meccanici ed elettrici; 
    immagazzinaggio, spedizione, consegna e  trasporto  di  materiale
d'ufficio o di laboratorio; 
    adempimenti inerenti l'accesso del pubblico agli uffici. 
    3. La prova orale consistera' in un colloquio su: 
    le materie della prova pratica o a contenuto teorico pratico; 
    accertamento della conoscenza di base della lingua inglese; 
    accertamento della capacita' di  base  delle  apparecchiature  ed
applicazioni informatiche piu' diffuse. 
    4.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    5.  Per  la  valutazione  della  prova  pratica  o  a   contenuto
teorico-pratico  la  commissione  esaminatrice  disporra',  per  ogni
candidato,  di  un  punteggio  non   superiore   a   punti   novanta.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati  che  avranno
riportato nella suddetta prova pratica un punteggio non  inferiore  a
punti sessantatre. 
    6. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    7. Le prove d'esame non potranno aver luogo  nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita'  religiose  ebraiche  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
    8. Le prove d'esame avranno luogo in Roma.  La  data  e  la  sede
dello svolgimento della prova pratica o a  contenuto  teorico-pratico
di  ciascun  concorso  saranno  comunicate  ai  candidati  ammessi  a
parteciparvi. 
    9.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nella precedente prova. 
    10. La prova orale si svolgera' presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    11. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    12. Per sostenere le prove d'esame i  candidati  dovranno  essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per  decorrenza
dei termini di validita'. 
    13. Le commissioni esaminatrici saranno nominate  con  successivo
decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'.