Art. 7 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione conseguita nella prova pratica o a contenuto teorico-pratico e la votazione riportata nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.