Art. 7 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
conseguita nella prova pratica o a  contenuto  teorico-pratico  e  la
votazione riportata nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.