Art. 10 Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre disposizioni Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, verranno inquadrati nella Categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed Elaborazione Dati, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso la Amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per la assunzione in servizio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento della avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno della assunzione. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368: il «...termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni...»; in questi casi «...la proroga e' ammessa una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato...»; con esclusivo riferimento alla predetta ipotesi, la «...durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni...». A sua volta, l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, prevede il «...limite massimo di trentasei mesi nella successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore...». I trentasei mesi sono comprensivi di proroghe e/o rinnovi e debbono essere, pertanto, calcolati indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Non si potra', quindi, procedere alla stipula del contratto qualora uno dei vincitori delconcorso si trovi nella condizione di aver gia' sottoscritto con la Universita' degli Studi del Sannio contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle previste dal presente bando per la durata complessiva di trentasei mesi. Nel caso in cui si verifichi tale condizione, il vincitore del concorso verra' dichiarato decaduto e si procedera' alla stipula del contratto con altro candidato risultato idoneo e collocato in posizione utile nella graduatoria finale.