Art. 10 
 
 
Contratto  individuale  di  lavoro,  periodo  di   prova   ed   altre
                            disposizioni 
 
 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di  impegno
orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che  risulteranno  in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando,  verranno
inquadrati nella Categoria D, Posizione Economica D1,  Area  Tecnica,
Tecnico- 
    Scientifica ed Elaborazione  Dati,  con  diritto  al  trattamento
economico  spettante  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative   e
contrattuali vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento. 
    In tal caso la Amministrazione, valutati i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare  il  termine  per  la  assunzione  in  servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento della avvenuta notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione. 
    Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  Decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368: 
      il «...termine del contratto a tempo determinato  puo'  essere,
con il consenso del  lavoratore,  prorogato  solo  quando  la  durata
iniziale del contratto sia inferiore a tre anni...»; 
      in questi casi «...la proroga e'  ammessa  una  sola  volta,  a
condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla
stessa attivita' lavorativa  per  la  quale  il  contratto  e'  stato
stipulato a tempo determinato...»; 
      con esclusivo riferimento alla predetta ipotesi, la  «...durata
complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre
anni...». 
    A sua volta, l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6
settembre 2001, n. 368, prevede il «...limite  massimo  di  trentasei
mesi nella successione di contratti a termine per lo  svolgimento  di
mansioni equivalenti fra lo stesso  datore  di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore...». 
    I trentasei mesi sono  comprensivi  di  proroghe  e/o  rinnovi  e
debbono essere, pertanto, calcolati indipendentemente dai periodi  di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. 
    Non si potra',  quindi,  procedere  alla  stipula  del  contratto
qualora uno dei vincitori delconcorso si trovi  nella  condizione  di
aver gia' sottoscritto con la  Universita'  degli  Studi  del  Sannio
contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato   per   lo
svolgimento di mansioni equivalenti a quelle  previste  dal  presente
bando per la durata complessiva di trentasei mesi. 
    Nel caso in cui si verifichi tale condizione,  il  vincitore  del
concorso verra' dichiarato decaduto e si procedera' alla stipula  del
contratto  con  altro  candidato  risultato  idoneo  e  collocato  in
posizione utile nella graduatoria finale.