Art. 7 
 
 
                Titoli di preferenza e di precedenza 
 
 
    Hanno diritto alla preferenza, a parita'  di  merito,  in  ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una  delle  categorie  di
seguito elencate: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o della rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle  Amministrazioni
Pubbliche. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni  di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo  stesso  punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire  i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di  preferenza,  come
specificati nel comma 1, di  propria  iniziativa,  trasmettendoli  al
Direttore Amministrativo della Universita' degli  Studi  del  Sannio,
Area   «Risorse   e   Sistemi»,   Settore   «Personale   e   Sviluppo
Organizzativo»,    Unita'    Organizzativa     «Personale     Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza  Guerrazzi,
n. 1, 82100  Benevento,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni, che decorrono dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  gli
stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata
applicazione  del   relativo   beneficio   nella   formazione   della
graduatoria generale di merito. 
    I predetti documenti dovranno attestare i  titoli  di  precedenza
e/o di preferenza, come  indicati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per  la
presentazione della medesima  domanda,  e  dovranno  essere  prodotti
secondo una delle seguenti modalita': 
      in originale; 
      in copia autenticata; 
      in  fotocopia,  con  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta',  ai  sensi  degli  articoli  19  e  47  del  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti  la  conformita'
all'originale,  sottoscritta  dal  candidato  e  resa  in  calce   al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla  fotocopia  non
autenticata di un documento  di  identita',  in  corso  di  validita'
legale; 
      mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi
dell'art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica,  e/o
di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del  citato  Decreto
del Presidente della Repubblica, sottoscritta dal candidato  e  resa,
nella seconda ipotesi, unitamente alla fotocopia non  autenticata  di
un documento di identita', in corso di validita' legale.