Art. 4 
 
 
    Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta  Ufficiale
per la pubblicazione. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  decorrera'  il  termine  previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
 
                                                  Il rettore: di Orio