Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto-legge  21  aprile  1995,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Dalla  medesima  data  decorre
altresi' il nuovo termine di sei mesi per la conclusione  dei  lavori
cosi' come previsto dall'art. 7 del bando.