Art. 6 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 90,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: Ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della Sanita' Pubblica: fino a punti 54,00. Saranno attribuiti punti 6,00 per anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, al servizio prestato con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore di Sanita' dal personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi: - al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore di Sanita'; - al servizio prestato con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore di Sanita' dal personale che non e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007; - al servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituto medesimo; - ai servizi ed attivita' prestati presso altre istituzioni di ricerca; Ctg. 2) Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche di servizio: fino a punti 30,00. I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15 attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di un numero superiore a 15, sia per le pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15 attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti. Ctg. 3) Specializzazioni, borse di studio, dottorati di ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali: fino a punti 6,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 1,00. 4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero, ai sensi dell' art.19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile, altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 9. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 10. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 12. I titoli indicati in elenco che non risultino allegati non saranno presi in considerazione. 13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 15. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla prova scritta. 16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando. 17. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 7.