Art. 9 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto riportato nella prova orale. 2. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, in base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.