Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto  riportato
nella prova scritta e il voto riportato nella prova orale. 
    2. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente  bando,
in base  alle  votazioni  complessive  riportate  dai  candidati,  la
relativa Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.