Art. 6 
 
 
    Dalla pubblicazione del presente decreto nella 4ยช serie  speciale
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
previsto dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,  n.  236,
per  la  presentazione,  da   parte   dei   candidati,   al   rettore
dell'Universita' degli studi del  Sannio,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione, fermo restando che,  in  caso  di  inutile  decorso  del
predetto  termine,   le   predette   istanze   verranno   considerate
inammissibili.