Art. 8 
 
 
    Il  rettore  dell'Universita'  degli  studi   del   Sannio   puo'
prorogare, per una sola volta e per non  piu'  di  quattro  mesi,  il
termine  per  la  conclusione  delle  procedure,  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.