Art. 11 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita'  di
merito, previsti dalla  vigente  normativa,  dovranno  far  pervenire
all'Istituto superiore di sanita', entro  il  termine  perentorio  di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti  dovranno  attestare,  altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo  indeterminato  ne'
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in  cui
la documentazione stessa esista agli atti  del  fascicolo  personale.
Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione,  entro  il  termine
indicato nel suddetto comma, a pena  di  non  poter  beneficiare  dei
titoli di riserva e/o preferenza. 
    3. Le riserve sono le seguenti: 
    a) riserva a favore del personale non dirigenziale  dell'Istituto
superiore di sanita' in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3,  comma
90, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Tale  riserva,  prevista
dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed applicata nella  misura
del quaranta per cento dei posti messi  a  concorso  complessivamente
con il presente bando,  e'  ripartita,  fra  i  vari  concorsi,  come
indicato nel precedente art. 1 del bando stesso. La riserva  operera'
nei  confronti  di  coloro  che  siano  inseriti   nelle   liste   di
stabilizzazione quale collaboratore tecnico enti  di  ricerca  presso
l'Istituto superiore di sanita', avendone fatta  apposita  istanza  e
che non risultino, alla data di scadenza del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione  al  concorso,  ancora
stabilizzati e/o non abbiano preso servizio  con  contratto  a  tempo
indeterminato presso l'Istituto superiore di sanita' o  presso  altra
pubblica amministrazione. I candidati che  abbiano  diritto  a  detta
riserva avranno priorita' rispetto ai candidati con diritto  ad  ogni
altra riserva; 
    b) riserva a favore del personale interno dell'Istituto superiore
di sanita' ai sensi dell'art. 5, comma 3 del CCNL  7  aprile  2006  e
dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150.  Tale
riserva, applicata nella misura del dieci per cento dei posti messi a
concorso complessivamente con il presente bando, e' ripartita  fra  i
vari concorsi come indicato all'art. 1 del bando stesso.  La  riserva
medesima e' destinata al personale a tempo determinato  dell'Istituto
superiore di sanita' e al personale di ruolo appartenente al  profilo
di operatore tecnico dell'Istituto stesso. I  candidati  che  abbiano
diritto a tale riserva avranno priorita' rispetto  ai  candidati  con
diritto alle riserve sotto indicate; 
    c) riserva di posti a  favore  delle  persone  disabili  prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti  dall'art.
3, comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari  di  detta
riserva debbono produrre un certificato  rilasciato  dai  centri  per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  attestante   l'iscrizione
nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata legge n. 68/1999,
nonche' copia dello stato di disoccupazione  rilasciato  da  uno  dei
centri stessi; 
    d) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata
legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi  superstiti  di
coloro che siano deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di  servizio  e  di
lavoro e  dei  profughi.  I  beneficiari  di  detta  riserva  debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella  precedente  lettera
c) fatta eccezione dello stato di disoccupazione, in quanto ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 3, comma 123 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'art. 1,  comma  2  della
legge 23 novembre 1998, n. 407, non e' richiesto per  i  medesimi  lo
stato di disoccupazione; 
    e) riserva di posti a favore dei soggetti di cui  alla  legge  23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove  norme  in  favore  delle
vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'   organizzata.   I
beneficiari  di  detta  riserva  dovranno  produrre  un   certificato
rilasciato dalla prefettura del luogo  di  residenza  comprovante  la
condizione di invalido civile a  causa  di  atti  di  terrorismo.  Il
coniuge o il figlio  superstite  ovvero  il  fratello  o  la  sorella
convivente e a carico  qualora  sia  unico  superstite,  di  soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima,  dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che  attesti  lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa; 
    f) riserva di posti nel limite del 30%  ai  sensi  dell'art.  39,
comma 15, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  come
modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e dall'art.  11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari  in  ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre  Forze
armate, congedati senza  demerito  anche  al  termine  o  durante  le
eventuali rafferme contratte nonche'  a  favore  degli  ufficiali  di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in  ferma  prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 
    4. Le riserve di cui alle lettere a) e b) del  presente  articolo
si applicano a ciascun concorso nei limiti indicati  all'art.  1  del
presente bando. 
    5. Le  restanti  riserve  saranno  applicate  ai  vari  concorsi,
qualora vi siano riservatari, secondo  l'ordine  cronologico  con  il
quale giungeranno a conclusione i lavori delle rispettive commissioni
esaminatrici  e  fino  a  saturazione  delle  percentuali  di  legge,
calcolate sui posti non riservati ai sensi della lettera a)  e  della
lettera b) del presente articolo. 
    6. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    7. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto  che
il  candidato  sia  coniugato  o  meno,   da   comprovarsi   mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza; 
    c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    8. Il diritto alla riserva e/o preferenza  a  parita'  di  merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', a seconda dei casi. 
    9. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o  preferenza  a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    10. I documenti di cui al presente articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    11. Ai documenti di cui al presente articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.