Art. 12 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalle
commissioni medesime sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 11, con  decreto  del  direttore  della  Direzione
centrale  delle  risorse  umane  e  degli  affari  generali,  saranno
approvate le graduatorie di merito, una  per  ciascuno  dei  concorsi
indetti con il presente  bando,  e  verranno  dichiarati  i  relativi
vincitori. 
    2. Le graduatorie saranno  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.
Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi.