Art. 13 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori e' condizionata  all'autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
    2.  I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati,   nel
rispetto  della  normativa  vigente   e   previa   produzione   della
documentazione di cui al successivo art. 14, a  stipulare,  ai  sensi
dell'art.  3  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
personale delle istituzioni ed  enti  di  ricerca  e  sperimentazione
sottoscritto il 7 aprile 2006, un  contratto  individuale  di  lavoro
finalizzato all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 
    3.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al   VI   livello   professionale   (profilo   di
collaboratore tecnico enti di ricerca), previsto dal CCNL  13  maggio
2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali. 
    5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata  per  il  candidato   che   provenga   da   altro   profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, o che  presti  servizio  nell'Istituto  stesso,  senza
interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca, livello VI  o  superiore,  con  contratto  a
tempo determinato. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio.