Art. 3 
 
 
    1. Ai  suddetti  concorsi  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65; 
    b) cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
    c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo  grado
(diploma di maturita'); 
    d) esperienza sotto specificata: 
    per i  concorsi  per  i  dipartimenti/centri/servizi:  esperienza
quadriennale  maturata  nel  supporto  tecnico   relativamente   alle
attivita' del dipartimento/centro/servizio per il quale  si  concorre
(di cui  al  decreto  presidenziale  24  gennaio  2003  e  successive
modificazioni), prestata presso istituzioni di  ricerca  nel  settore
della sanita' pubblica; 
    per  il  concorso  per  l'area  segreterie  tecniche:  esperienza
quadriennale maturata nell'attivita'  di  supporto  tecnico  inerente
all'archiviazione  e  classificazione  di  documentazione  tecnica  e
scientifica, prestata presso istituzioni di ricerca nel settore della
sanita' pubblica. 
    Il possesso di tale requisito sara' accertato  dalla  commissione
esaminatrice, che dovra' darne  tempestivamente  notizia  all'ufficio
selezione  e  reclutamento  del   personale   e   borse   di   studio
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso del requisito stesso; 
    e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
    f)  idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva   di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al  successivo  art.
7. 
    3. Non possono essere ammessi ai concorsi: 
    a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    b) coloro che siano stati destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
    c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la  produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 
    5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.