Art. 3 1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica; c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturita'); d) esperienza sotto specificata: per i concorsi per i dipartimenti/centri/servizi: esperienza quadriennale maturata nel supporto tecnico relativamente alle attivita' del dipartimento/centro/servizio per il quale si concorre (di cui al decreto presidenziale 24 gennaio 2003 e successive modificazioni), prestata presso istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica; per il concorso per l'area segreterie tecniche: esperienza quadriennale maturata nell'attivita' di supporto tecnico inerente all'archiviazione e classificazione di documentazione tecnica e scientifica, prestata presso istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica. Il possesso di tale requisito sara' accertato dalla commissione esaminatrice, che dovra' darne tempestivamente notizia all'ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso del requisito stesso; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 7. 3. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.