Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nella prova scritta e  nella  prova  pratica  ed  il  voto
riportato nella prova orale. 
    2. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente  bando,
in base  alle  votazioni  complessive  riportate  dai  candidati,  la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.