Art. 9 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. E' garantito l'accesso agli atti relativi  alle  procedure  di
valutazione, nonche' ai giudizi  sui  singoli  candidati  secondo  le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia  di  accesso
agli atti nonche' ai sensi del regolamento interno  dei  procedimenti
amministrativi e del diritto di accesso ai  documenti  amministrativi
dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con decreto rettorale n. 769
del 1° luglio 2010.