Art. 9 Accesso agli atti 1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti nonche' ai sensi del regolamento interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con decreto rettorale n. 769 del 1° luglio 2010.