Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore  su
proposta del Collegio dei docenti, e' composta da tre  membri  scelti
tra Docenti di ruolo e Ricercatori ai quali possono  essere  aggiunti
non piu' di due esperti anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli
enti e delle strutture pubbliche o private di ricerca. La  nomina  di
tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni  od  intese  con
piccole e medie imprese. 
    La Commissione giudicatrice per la valutazione di ogni candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore  a  40/60.  Il  colloquio  si
intende superato se il candidato  ottiene  una  votazione  di  almeno
40/60. 
    Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova   orale,   la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal   Segretario   della
Commissione, e' affisso nel medesimo giorno, nella sede di esame.