Art. 6 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove di concorso, la  Commissione  redige,  secondo
l'ordine  decrescente  della  votazione  complessiva  riportata,   la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette  tutti
gli atti del concorso all'Ufficio Alta Formazione per gli adempimenti
conseguenti di competenza. 
    In  caso  di  pari  merito  la  graduatoria  terra'  conto  della
situazione economica riferita all'ISEE (indicatore  della  situazione
economica equivalente) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
109 come modificato dal decreto legislativo  3  maggio  2000  n.  130
riferito all'anno 2009 che verra' richiesto dall'Ufficio competente. 
    Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria  generale
di merito. 
    I  cittadini  stranieri,  utilmente  collocati  in   graduatoria,
saranno ammessi in soprannumero, su posti senza borsa,  nella  misura
del 50% dei posti a concorso. 
    Con Decreto Rettorale sara' approvata la graduatoria generale  di
merito  e  resa  pubblica  esclusivamente  con:  affissione  all'albo
ufficiale dell'Universita' nonche' pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Universita'   (www.unior.it/AltaFormazione).   Dalla   data   di
pubblicazione  decorrera'  il  termine   di   legge   per   eventuali
impugnative. Ai vincitori non sara' data alcuna comunicazione scritta
e dal giorno successivo alla pubblicazione delle  citate  graduatorie
decorreranno i termini di cui all'art. 8.