Art. 6 Graduatoria di merito Espletate le prove di concorso, la Commissione redige, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata, la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti gli atti del concorso all'Ufficio Alta Formazione per gli adempimenti conseguenti di competenza. In caso di pari merito la graduatoria terra' conto della situazione economica riferita all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 riferito all'anno 2009 che verra' richiesto dall'Ufficio competente. Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria generale di merito. I cittadini stranieri, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi in soprannumero, su posti senza borsa, nella misura del 50% dei posti a concorso. Con Decreto Rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e resa pubblica esclusivamente con: affissione all'albo ufficiale dell'Universita' nonche' pubblicazione sul sito internet dell'Universita' (www.unior.it/AltaFormazione). Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine di legge per eventuali impugnative. Ai vincitori non sara' data alcuna comunicazione scritta e dal giorno successivo alla pubblicazione delle citate graduatorie decorreranno i termini di cui all'art. 8.