Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica  richiesto  per  ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico  equipollente
conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che,  ai  sensi  dell'art.
51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  siano  titolari  di  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di  ricerca.  L'ammissione  al  corso  di
dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3. 
    3. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che conseguiranno il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica
richiesto  entro  il  30/09/2011.  In  tal  caso  l'ammissione  viene
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto ad allegare  alla
domanda l'autocertificazione relativa  al  diploma  di  laurea  o  di
laurea specialistica da conseguire. 
    4. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla  laurea  italiana,  dovranno  fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di  partecipazione
al concorso e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire al Collegio dei docenti di  pronunciarsi  sulla  richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile: a) copia del  diploma
di laurea in lingua  originale  e  della  sua  traduzione  in  lingua
italiana, b)  dichiarazione  di  valore,  c)  certificato  in  lingua
originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli  esami
sostenuti con  relativa  valutazione.  I  predetti  documenti  devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche  o  consolari  italiane  all'estero,  secondo  le  norme
vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri  ai  corsi  di
laurea  delle  Universita'  italiane.  Nel  caso  di   richiesta   di
equipollenza,  il  candidato  dovra'  aver   conseguito   il   titolo
accademico straniero entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con   e-mail
certificata.