Art. 4 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.