Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati prima dello  svolgimento  della
prova orale. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a  ventuno  punti  nella  valutazione  dei
titoli. 
    7. L'esame di ammissione consiste in una prova  orale  in  lingua
inglese. Per la valutazione  di  ciascun  candidato,  la  Commissione
giudicatrice dispone di trenta punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    9.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
Commissione giudicatrice, e' affisso  nel  medesimo  giorno  all'Albo
ufficiale del  Dipartimento  di  Meccanica  Strutturale,  Universita'
degli Studi di Pavia, via Ferrata 1, Pavia. 
    10. Al termine dei propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della media delle votazioni conseguite  da  ciascun  candidato  nella
valutazione dei titoli e nella prova orale. In caso di parita'  nella
graduatoria  generale  di  merito  prevale   la   valutazione   della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. 
    11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 
    12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla  convocazione  per  la  prova
orale solo se la  data  gia'  precisata  all'art.  1  dovesse  subire
variazioni. In tal caso, il diario delle  prove  di  ammissione,  con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  inviata
almeno quindici  giorni  prima  della  data  prevista  o  con  e-mail
certificata. 
    13. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
      a) carta di identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto. 
    14. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso.