Art. 8 
 
 
    L'iscrizione ai  corsi  di  dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a corsi di specializzazione o ad  altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto  del  solo  esame
finale di altro corso,  relativo  all'anno  accademico  precedente  a
quello di iscrizione al dottorato. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo   le
modalita' fissate dal collegio dei docenti. Nel caso di inadempimento
degli obblighi, trascorsi almeno 6 mesi dall'inizio delle  attivita',
il collegio  dei  docenti  puo'  proporre  al  Consiglio  della  SAS,
l'esclusione del dottorando dal corso e dal  beneficio  della  borsa.
L'eventuale esclusione ha  effetto  dalla  data  della  comunicazione
all'interessato della delibera del Consiglio della SAS. 
    Nell'ambito delle attivita' formative previste dal  collegio  dei
docenti, i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stage
presso soggetti pubblici o privati, esterni all'universita'. 
    I dottorandi possono svolgere una  limitata  attivita'  didattica
nei corsi di laboratorio  ed  esercitazioni  per  un  massimo  di  30
ore/anno, a partire dal secondo anno di corso. In tale  ambito,  sono
sottoposti a valutazione da parte degli studenti e  degli  organi  di
governo dell'ateneo, analogamente a tutti  coloro  che,  a  qualsiasi
titolo, svolgono attivita' didattica nell'Universita' di Camerino. La
collaborazione  didattica  non  da'  luogo  a   diritti   in   ordine
all'accesso ai ruoli dell'universita'.