Art. 8 L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di master universitari, a corsi di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a quello di iscrizione al dottorato. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. Nel caso di inadempimento degli obblighi, trascorsi almeno 6 mesi dall'inizio delle attivita', il collegio dei docenti puo' proporre al Consiglio della SAS, l'esclusione del dottorando dal corso e dal beneficio della borsa. L'eventuale esclusione ha effetto dalla data della comunicazione all'interessato della delibera del Consiglio della SAS. Nell'ambito delle attivita' formative previste dal collegio dei docenti, i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stage presso soggetti pubblici o privati, esterni all'universita'. I dottorandi possono svolgere una limitata attivita' didattica nei corsi di laboratorio ed esercitazioni per un massimo di 30 ore/anno, a partire dal secondo anno di corso. In tale ambito, sono sottoposti a valutazione da parte degli studenti e degli organi di governo dell'ateneo, analogamente a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attivita' didattica nell'Universita' di Camerino. La collaborazione didattica non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.