Art. 5 Prove di ammissione L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate per ciascun corso all'art. 1. All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneita' e' necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in due parti, sia alla prova scritta che alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita' per ciascuna parte e' data da un punteggio non inferiore a 20/30. Laddove previsto, il punteggio dell'esame potra' essere integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti. L'eventuale valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Il punteggio finale e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e il punteggio finale e' espresso in ottantesimi. La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento valido: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) tessera postale; e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente statale).