Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'Universita' attribuisce agli ammessi,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, una borsa di studio di importo non  inferiore  a  quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2011/2012 detto importo ammonta a € 13.638,47  annui  lordi  (a  tale
cifra sara' detratto l'8,91% come quota INPS a carico del borsista). 
    A parita' di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  9  aprile  2001.  In  caso  di  ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. 
    Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione
sara' proposta dal Collegio dei docenti che terra' conto,  oltre  che
della graduatoria di merito, delle eventuali opzioni del candidato  e
del giudizio della  commissione  sulle  competenze  dello  stesso  in
merito allo specifico tema di ricerca. 
    Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico
collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio
dei docenti, sia in grado di svolgerlo, la borsa non sara'  assegnata
e il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito. 
    L'importo della borsa di studio  e'  aumentato,  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%, per un periodo
massimo pari alla meta' della durata del corso. 
    La borsa di studio  ha  decorrenza  dall'inizio  delle  attivita'
didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. 
    Per poter usufruire della  borsa  di  studio  il  vincitore  deve
essere in regola con i seguenti requisiti: 
      1) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dei  corsi  di
Dottorato  di  ricerca  il  godimento  della  borsa  di   studio   e'
compatibile con altri redditi, purche' non superino il tetto  massimo
indicato annualmente dal Consiglio  di  amministrazione.  Per  l'anno
solare 2012 il limite di  reddito  personale  annuo  lordo  e'  stato
fissato in € 15.000,00; 
      2) le borse non possono essere  cumulate  con  altre  borse  di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti; 
      3) non  aver  gia'  usufruito  di  altra  borsa  di  studio  di
dottorato. 
    Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di Dottorato di ricerca,
e'   collocato   a   domanda   compatibilmente   con   le    esigenze
dell'amministrazione in congedo straordinario per  motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro.