Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari  che,  ai
sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 189  del  30  luglio
2002, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con  gli
studenti  italiani,  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore  a  € 15.000,00  (esclusi  i  redditi  di  lavoro  autonomo
percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, una borsa di studio di importo  lordo  annuo  pari  a  €
13.638,47. L'importo della borsa e' esente da Irpef a norma dell'art.
4 della legge n. 13 agosto  1984  n.  476,  e  soggetto,  in  materia
previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e segg.,  della
legge n. 8 agosto 1995, n. 335. 
    A parita' di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa  regionale  per  il  diritto  allo   studio,   il   premio   di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
€ 122,11). 
    Qualora gli oneri per il  finanziamento  delle  borse  di  studio
siano   coperti   mediante   convenzione   con   soggetti    estranei
all'Amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca e' concordato fra il Collegio dei docenti del dottorato  e  i
predetti soggetti.