Art. 10 Borse di studio Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 189 del 30 luglio 2002, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con gli studenti italiani, con reddito annuo personale complessivo non superiore a € 15.000,00 (esclusi i redditi di lavoro autonomo percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo annuo pari a € 13.638,47. L'importo della borsa e' esente da Irpef a norma dell'art. 4 della legge n. 13 agosto 1984 n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e segg., della legge n. 8 agosto 1995, n. 335. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a € 122,11). Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato fra il Collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti.