Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita'  le  attivita'
previste per il loro curricolo formativo  e  a  dedicarsi  con  pieno
impegno e per il monte-ore richiesto  dal  Collegio  dei  docenti  ai
programmi di studio individuale e guidato e  allo  svolgimento  delle
attivita' di ricerca assegnate. 
    L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con  impegni
di  lavoro  a  tempo  pieno.  In  casi  eccezionali  e  adeguatamente
motivati, il Senato Accademico puo' autorizzare il dottorando che  ne
faccia richiesta a  frequentare  il  corso  di  dottorato  nonostante
l'impegno lavorativo, a condizione che il  Collegio  dei  docenti  ne
dichiari la compatibilita'. 
    Entro le  date  stabilite  dal  Collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione delle prove annuali  di  verifica,  i  dottorandi
sono  tenuti  a  presentare  al  Collegio   una   relazione   scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i  risultati  conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.