Art. 8 Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito internet dell'Universita' tramite il Servizi on line SIFA - Graduatorie ammissioni, nei giorni successivi ai colloqui. I candidati ammessi al corso decadono qualora non si iscrivano entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. Il subentro e' comunicato personalmente dall'Ufficio Dottorati agli interessati, che sono tenuti a esprimere la loro accettazione nei successivi 3 giorni. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. In mancanza di candidati idonei nell'ambito di un corso della Scuola di dottorato i corrispondenti posti e borse di studio potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro corso, secondo i criteri determinati dal Consiglio direttivo della Scuola. Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso: a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Universita' degli Studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca; c) i candidati extracomunitari beneficiari di borse di studio equiparabili a quelle conferite dall'Ateneo e assegnate per l'intera durata dei corsi.