Art. 8 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
corso di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore.  Le
graduatorie  degli  idonei  saranno  pubblicate  sul  sito   internet
dell'Universita' tramite  il  Servizi  on  line  SIFA  -  Graduatorie
ammissioni, nei giorni successivi ai colloqui. 
    I candidati ammessi al corso decadono qualora  non  si  iscrivano
entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle  graduatorie.  In
tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli  ammessi  rinunci  entro  tre
mesi dall'inizio del  corso.  Qualora  il  rinunciatario  abbia  gia'
usufruito di mensilita' di borse  di  studio,  e'  tenuto  alla  loro
restituzione. Il subentro e'  comunicato  personalmente  dall'Ufficio
Dottorati agli interessati, che  sono  tenuti  a  esprimere  la  loro
accettazione nei successivi 3 giorni. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    In mancanza di candidati idonei nell'ambito  di  un  corso  della
Scuola di dottorato i corrispondenti posti e borse di studio potranno
essere assegnati  ai  candidati  risultati  idonei  in  altro  corso,
secondo i criteri determinati dal Consiglio direttivo della Scuola. 
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso: 
      a) i titolari di assegni per  la  collaborazione  alla  ricerca
presso l'Universita' degli Studi di Milano o presso sedi  consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; 
      b) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'  abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione   in
conformita' alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo in materia  di
dottorato di ricerca; 
      c) i candidati extracomunitari beneficiari di borse  di  studio
equiparabili a quelle conferite dall'Ateneo e assegnate per  l'intera
durata dei corsi.