Art. 11 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita'  di
merito, previsti dalla  vigente  normativa,  dovranno  far  pervenire
all'Istituto Superiore di Sanita', entro  il  termine  perentorio  di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti  dovranno  attestare,  altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto Superiore di
Sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo  indeterminato  ne'
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in  cui
la documentazione stessa esista agli atti  del  fascicolo  personale.
Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione,  entro  il  termine
indicato nel suddetto comma, a pena  di  non  poter  beneficiare  dei
titoli di riserva e/o preferenza. 
    3. Le riserve sono le seguenti: 
      a) riserva di posti nel limite del 30%  ai  sensi  dell'art.39,
comma 15,  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.196,  come
modificato dall'art.18, comma 6, del  decreto  legislativo  8  maggio
2001,  n.215,  e  dall'art.11,  comma  1  lettera  c),  del   decreto
legislativo 31.7.2003, n.236, a favore dei volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze  Armate,
congedati senza demerito anche al  termine  o  durante  le  eventuali
rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato senza demerito la ferma contratta. Per il calcolo di  tale
riserva si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 7, del
decreto legislativo n. 215/01; 
    4. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art.5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    6. Il diritto alla riserva e/o preferenza  a  parita'  di  merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', a seconda dei casi. 
    7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o  preferenza  a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    8. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    9. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.