Art. 11 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato ne' per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza. 3. Le riserve sono le seguenti: a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art.39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, come modificato dall'art.18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e dall'art.11, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31.7.2003, n.236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Per il calcolo di tale riserva si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 215/01; 4. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art.5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 6. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi. 7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.