Art. 6 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
    Ctg.1) Pubblicazioni attinenti il profilo messo  a  concorso  e/o
attivita' tecnico-scientifiche fino a punti 15,00 
    I candidati dovranno presentare ai  fini  della  valutazione  dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di  presentazione
di un numero superiore a 15, sia per  le  pubblicazioni  che  per  le
attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione  valutera'
esclusivamente   le   15   pubblicazioni   e    le    15    attivita'
tecnico-scientifiche piu' recenti. 
    Ctg. 2) Servizi ed attivita' prestati presso enti  o  istituzioni
di ricerca nel settore della Sanita' pubblica: fino a punti 10.00 
    Saranno attribuiti  punti  2,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi 
    Ctg. 3) Incarichi  speciali,  Incarichi  di  insegnamento,  corsi
svolti   come    docente,    Specializzazioni,    e/o    abilitazioni
professionali,  partecipazioni  a   corsi   di   perfezionamento   ed
aggiornamento seguiti, vincite o idoneita' a  pubbliche  selezioni  o
concorsi, altri titoli culturali e professionali fino a punti 5.00 
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell' art.19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E'  possibile,
altresi',  produrre,  in  luogo   del   titolo,   una   dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.  46  del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
    6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    8. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.76  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica28.12.2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali in materia. 
    9. L'Istituto procedera' a idonei controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    10. I titoli di cui al presente articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    12. I titoli indicati in elenco che non  risultino  allegati  non
saranno presi in considerazione. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7. 
    16.l  punteggio attribuito per i  titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima della effettuazione della prova  orale  di  cui  al
successivo art. 7.