Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Le borse di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria definitiva. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e  alla
tipologia delle borse  disponibili,  di  esercitare  opzione  tra  le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    3. In caso di  parita'  di  voti  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 
    4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di  studio  per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo'  fruirne  una
seconda volta. 
    5. E' vietata  la  contemporanea  fruizione  di  altre  borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a  carico
del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di Euro  13.638,47  al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
    7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del  50%  per
periodi di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta,  inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero  non  possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso. 
    8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni  in  materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.