Art. 9 
 
 
                          Divieti e rinunce 
 
 
    1. E' vietata la  contemporanea  iscrizione  ad  altro  corso  di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita',
fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica. 
    2. Il mancato conseguimento dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi  inadempienze  o  per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di  ricerca,
in relazione alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  Docenti,
comportano la revoca della borsa  con  obbligo  di  restituzione  dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 
    3. Il dottorando che rinuncia,  per  superamento  del  limite  di
reddito, alla fruizione  della  borsa  di  studio  durante  l'anno  e
prosegue il corso di studi, e' tenuto  alla  restituzione  dei  ratei
gia' percepiti nello stesso anno. 
    4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto  alla  corresponsione  della  borsa
proporzionalmente al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che  il
Collegio dei Docenti  attesti  il  regolare  e  proficuo  svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 
    5. Coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fermo restando  la  responsabilita'  penale  per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.