Art. 2 
 
    Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale  n.
1241 del 27 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช
serie speciale - n. 91  del  16  novembre  2010  -  consultabile  nel
seguente                          sito                           WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm)         i
candidati dovranno inviare le  pubblicazioni  alla  sede  concorsuale
entro trenta giorni dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del
presente decreto in Gazzetta Ufficiale. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede dei  lavori  entro
il termine prescritto non equivale  a  rinuncia  alla  partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione  giudicatrice  valutera'  il
candidato solo sulla base del  curriculum  e  non  potra',  pertanto,
valutare le pubblicazioni anche se personalmente conosciute. 
    Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  ai
sensi del punto d) dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  consegnate   a   mano,
all'indirizzo  indicato  all'art.  1  del   presente   decreto.   Per
effettuare la consegna a mano, si consiglia di verificare  giorni  ed
orari di apertura della sede lavori. 
    L'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso  sanciscono  la  esclusione
dalla procedura per i candidati che  abbiano  inviato  un  numero  di
pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di  concorso.  Al
fine di non incorrere nella sanzione ora indicata, si  raccomanda  di
controllare  l'esistenza  o  meno  del  suddetto   limite   (indicato
nell'art. 1 del presente bando relativamente ad ogni procedura) e  di
verificare con attenzione il rispetto dello stesso al  momento  della
spedizione. 
    Sui plichi contenenti le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente:  l'universita'  che  ha  bandito  la   procedura,   la
facolta', il settore scientifico-disciplinare e la qualifica  per  la
quale si intende concorrere, nonche' indicazione del mittente. 
    E' facolta' del candidato trasmettere copia  delle  pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso l'ateneo  di  appartenenza.
L'invio delle pubblicazioni ai singoli commissari,  non  sostituisce,
in alcun modo, l'invio alla sede lavori. 
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati a spese di questa  Amministrazione;  tuttavia  i  candidati
potranno  rientrare  in  possesso  delle  stesse,   salvo   eventuale
contenzioso in atto,  recandosi  personalmente  o  a  mezzo  delegato
presso la sede ove la commissione  ha  svolto  i  lavori.  Il  ritiro
potra' comunque avvenire non prima che siano trascorsi 4  mesi  dalla
data  del  decreto  di  approvazione  atti.  Questa  Amministrazione,
trascorsi 6 mesi dalla approvazione degli atti, disporra' liberamente
delle pubblicazioni non ritirate.