Art. 2 Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 1241 del 27 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - n. 91 del 16 novembre 2010 - consultabile nel seguente sito WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm) i candidati dovranno inviare le pubblicazioni alla sede concorsuale entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale. Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede dei lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare le pubblicazioni anche se personalmente conosciute. Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano, all'indirizzo indicato all'art. 1 del presente decreto. Per effettuare la consegna a mano, si consiglia di verificare giorni ed orari di apertura della sede lavori. L'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di concorso. Al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata, si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite (indicato nell'art. 1 del presente bando relativamente ad ogni procedura) e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la facolta', il settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' indicazione del mittente. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso l'ateneo di appartenenza. L'invio delle pubblicazioni ai singoli commissari, non sostituisce, in alcun modo, l'invio alla sede lavori. Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati a spese di questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i lavori. Il ritiro potra' comunque avvenire non prima che siano trascorsi 4 mesi dalla data del decreto di approvazione atti. Questa Amministrazione, trascorsi 6 mesi dalla approvazione degli atti, disporra' liberamente delle pubblicazioni non ritirate.