Art. 3 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 117/2000,  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   presente   decreto,
decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.