Art. 4 1. I requisiti di idoneita' dei candidati saranno verificati da una commissione tecnica nominata dal Direttore Generale della Sanita', composta da 3 dirigenti regionali e le funzioni di segretario saranno assicurate da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale. 2. La commissione tecnica predispone l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente avviso. 3. L'elenco citato, approvato con determinazione del Direttore Generale della Direzione generale della Sanita', sara' trasmesso alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.