Art. 4 
 
 
    1. I requisiti di idoneita' dei candidati saranno  verificati  da
una  commissione  tecnica  nominata  dal  Direttore  Generale   della
Sanita',  composta  da  3  dirigenti  regionali  e  le  funzioni   di
segretario saranno  assicurate  da  un  funzionario  dell'Assessorato
dell'igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale. 
    2. La commissione tecnica predispone l'elenco  dei  candidati  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2  e  che  abbiano  presentato
regolare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente avviso. 
    3. L'elenco citato, approvato con  determinazione  del  Direttore
Generale della Direzione generale della Sanita', sara' trasmesso alla
Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.