IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Aeronautica militare di 900 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2012, 450 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° settembre al 7 ottobre 2011, per i nati dal 7 ottobre 1986 al 7 ottobre 1993, estremi compresi; b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di ottobre 2012, 450 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12 marzo al 22 luglio 2012, per i nati dal 22 luglio 1987 al 22 luglio 1994, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco. 3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per il primo blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita' specificate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per lo stesso blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al secondo blocco. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, purche' nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che sara' pubblicato sulla gazzetta ufficiale.