Art. 10 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco la commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito e ad inviarla alla DGPM che la approvera' con decreto dirigenziale. 2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente decreto, ferme restando le previsioni degli articoli 11 e 12. 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito del presente articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.