Art. 16 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa 1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.