Art. 4 Fasi del reclutamento Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) presentazione delle domande alla DIPMA secondo le modalita' specificate nel precedente art. 3; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: al possesso della statura minima, dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento da parte del 4° Ufficio della DIPMA dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il personale militare (DGPM); d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda; e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 che provvedera', effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente bando; f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8, formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da parte della DGPM; h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera g); j) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; k) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.