Art. 4 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) presentazione delle domande alla DIPMA  secondo  le  modalita'
specificate nel precedente art. 3; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e  verifica  da  parte
del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima, dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento da  parte  del  4°  Ufficio  della
DIPMA dei candidati carenti di  detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)
e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti  penali  di  condanna
per delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per
il personale militare (DGPM); 
    d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della  DIPMA,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nella domanda; 
    e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA,  delle  domande
dei candidati in possesso dei requisiti  accertati,  corredate  della
annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto -  3ª  Divisione  -  1ª
Sezione  reclutamento  VFP  1   che   provvedera',   effettuati   gli
accertamenti di competenza, al successivo  inoltro  alla  commissione
valutatrice di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  8,
formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da
parte della DGPM; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla  precedente  lettera  g)  per   l'accertamento   dei   requisiti
d'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    i)  incorporazione  dei  candidati  utilmente   collocati   nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    j) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; 
    k) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.