Art. 5 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti; 
    b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell'allegato  A
ovvero disponibile on-line; 
    c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  rilasciato  da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; 
    d) non spedite a mezzo raccomandata; 
    e) non firmate in forma autografa dal candidato; 
    f)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro
cancellabile; 
    g) contenenti correzioni e/o abrasioni; 
    h)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza. 
    2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  ed  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di candidati,  gia'  esclusi  dalla
DGPM dal primo blocco del presente bando di reclutamento, che abbiano
presentato domanda per il secondo blocco. 
    Lo stesso 4°  Ufficio  della  DIPMA  provvede  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    inidonei  all'attivita'  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, secondo quanto statuito dall'art. 9  del
presente bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
c) provvedera' ad  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM,  anche  se  gia'  incorporati.  Il  servizio   prestato   sara'
considerato servizio di fatto. 
    6.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio e  non  potra'  presentare
domanda di partecipazione per il successivo blocco. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. Il candidato, nei cui confronti e' adottato  il  provvedimento
di esclusione, potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.