Art. 11 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria dei blocchi precedenti. 2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra' incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.