Art. 11 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento,  al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria
di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore della
Marina, la DGPM potra'  autorizzare  l'incorporamento  dei  candidati
idonei ma non  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dei  blocchi
precedenti. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  della  Marina,  la   DGPM   potra'
incrementare le incorporazioni  dei  blocchi  successivi  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.