Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata,  saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il
personale del CEMM e del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e  per
l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano  di  vascello,
presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  di  vascello,
membro; 
    c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di  vascello,  o
grado corrispondente, ovvero  funzionario  amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di terza classe
ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso MARICENTRO. Essa sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano  di  vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  appartenenti  al  Corpo  sanitario
militare marittimo, membri; 
    c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di  vascello  in
possesso della qualifica PST, membro. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore  a  capitano  di  fregata,
presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di
cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
    c) un ufficiale,  ovvero  funzionario  amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro.