Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, membro; c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, o grado corrispondente, ovvero funzionario amministrativo, designato dalla DGPM, membro; d) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di terza classe ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' insediata presso MARICENTRO. Essa sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello in possesso della qualifica PST, membro. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri; c) un ufficiale, ovvero funzionario amministrativo, designato dalla DGPM, membro.